IL NOTAIO

Il notariato italiano è il più antico del mondo ed appartiene al notariato di tipo “latino” presente in molti paesi (Cina, Giappone, Indonesia, Alabama, Florida e Louisiana) e nella maggior parte dei Paesi europei (Francia, Germania, Svizzera, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Austria, Portogallo, Grecia, Russia e vari Paesi dell'Est europeo).

Il notaio di tipo latino si differenzia sia dal “notary public” (presente in Gran Bretagna e negli Stati Uniti d’America) in cui il notaio è responsabile solo dell'autenticità delle firme, sia dal “real estate litigator” l’avvocato specializzato in cause sulla proprietà degli immobili, presente in America.

I notai italiani sono professionisti con una preparazione giuridico-fiscale di alto livello (assicurata attraverso il principio del numero programmata e la rigorosa selezione attuata in sede di concorso per la nomina), caratterizzati da assoluta imparzialità cui consegue il riconoscimento dell’elemento essenziale del ruolo stesso del notaio: la fiducia.

Il notaio è un professionista esperto in particolare nei settori dei trasferimenti immobiliari, delle successioni a causa di morte e degli atti societari; in tali settori il ricorso al notaio è imposto dalla legge per assicurare atti, contratti e verbalizzazioni accurati e per far sì che non vengano superati i limiti di legalità previsti dal nostro ordinamento.

Il notaio è investito dallo Stato di particolari attività obbligatorie nell’interesse della collettività: accanto a quelle di provvedere a depositi, iscrizioni e trascrizioni nei pubblici registri vi è quella della riscossione dei tributi conseguenti agli atti che riceve.

Il costo di un atto notarile è infatti pari alla somma delle tasse e delle imposte che il notaio preleva per conto dell’erario, oltre che degli onorari per le prestazioni rese. Questo garantisce allo Stato l’imposizione indiretta sul singolo contratto. Probabilmente da qui nasce il luogo comune che il notaio percepisca compensi elevatissimi, quando non si tiene conto di quale sia la misura del prelievo fiscale e quale quella del compenso.

La principale funzione dell’attività notarile è la funzione di giustizia preventiva volta ad evitare cioè il rischio che il contratto sia fonte di cause; tale funzione esemplificata dalla dichiarazione del giurista Francesco Carnelutti: "Tanto più notaio, tanto meno giudice", si attua costantemente attraverso l’accertamento e l’interpretazione della volontà di tutte le parti e con la redazione conforme a legge delle clausole contrattuali.

Per definizione dell’art. 1, comma primo, della Legge Notarile, i notai sono «pubblici ufficiali istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti. Il secondo comma dell'art. 1 L.N. integrato dall'art. 1 del r.d.l. 14.7.1937, n. 1666, attribuisce al notaio una serie di ulteriori facoltà, tra le quali in particolare: sottoscrivere e presentare ricorsi di volontaria giurisdizione, ricevere atti di notorietà, ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio di inventario e di rinuncia all'eredità, compiere atti delegati dalla Autorità Giudiziaria, ricevere in deposito documenti, vidimare i libri commerciali ,e ricevere atti di asseverazione.